COMUNICAZIONE ALL'ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

20 febbraio 2019

In relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), il co. 2-bis, inserito dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che: “Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.

Considerato che il fine del nuovo adempimento è quello di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, la comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono ....

  Per continuare a leggere clicca qui >>